In base all'ex art.52 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092, (art. 1839 e 1841 del C.O.M.) si acquista il diritto a pensione dopo 15 anni di servizio effettivo. Ovviamente dobbiamo considerare che il sistema pensionistico attuale denominato "contributivo", si basa appunto sul calcolo dei contributi effettivi versati. Per fare un calcolo molto approssimativo, possiamo considerare 50 euro ad anno di servizio mentre per avere un calcolo più preciso ed attendibile dobbiamo chiedere ad un conteggio ad un patronato o direttamente all'INPS. In questo caso dobbiamo controllare di avere l'estratto contributivo aggiornato. Altra possibilità di andare in quiescenza è data dalla Legge 335/1995 che all'art.2 comma 12 prevede il diritto al trattamento pensionistico per coloro i quali cessino dal servizio per motivi non dipendenti da causa di servizio da cui scaturisca "un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa."

A CHI DECIDE DI ANDARE IN PENSIONE SPETTANO ULTERIORI TRE MENSILITÀ

art.1887 del C.O.M., d. lgs. n.66/2010 per cui:” Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attività' spettanti dopo la cessazione dal servizio

1.  Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività' spettanti dopo la cessazione dal servizio.


art. 58 - Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio. Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.

E se non dovessi firmare il contratto, posso accedere comunque alla pensione? La risposta è si, abbiamo il lasso di tempo che va dall'istanza di transito nei ruoli civili alla firma del contratto vero e proprio per decidere cosa fare.

Qualora optassimo per la pensione, basterà non firmare il contratto magari dando avviso in forma scritta, avviare le pratiche riguardanti la quiescenza tramite la vecchia amministrazione militare (TFS, fondo di previdenza di F.A. la c.d. Cassa Ufficiali e Sottufficiali, ultime 3 mensilità, monetizzazione ferie e ore di straordinario) e presentando domanda di pensione all'INPS o tramite patronato.