E' dovuta l'intera retribuzione nel periodo di aspettativa decorsi i termini (150 giorni) per l'accettazione dell'istanza di transito


Assodato che superato il 12° mese dopo i 45 giorni di licenza straordinaria si andrà in decurtazione stipendiale al 50% se non si è fatta richiesta di Causa di Servizio. In questo caso è da considerare che se questa non verrà riconosciuta, l'amministrazione ha 10 anni per recuperare le somme stipendiali non dovute! Per cui il recuperò sarà del 50% dal 13° al 18° mese e del 100% dal 19° mese alla data della firma del contratto da civile per chi transita o della data di riforma per chi decidesse di andare in pensione. (In questo ultimo caso spetterebbero però tre stipendi elargiti dall'A.D.)

Chi verrà riformato in "modo parziale" (D.P.R. 16 aprile 2009 n.51 art.39 comma 3), se avrà il diniego della Causa di Servizio, non dovrà subire decurtazioni stipendiali se: 

1. qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data di collocamento in aspettativa (La norma recita dalla data di collocamento in aspettativa ovvero dalla data di presentazione della domanda di C.d.S.)

2.  “Nel caso in cui non venga riconosciutala dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione" (In presenza di solo questo caso l'amministrazione a volte ha proceduto al recupero degli stipendi indebitamente corrisposti, e la casistica giudiziaria è piuttosto ambivalente per cui facciamo attenzione).

Chi invece verrà riformato in modo assoluto ma che abbia presentato istanza di riconoscimento di causa di servizio, si vedrà plausibilmente recuperare gli stipendi in ogni caso se l'istanza di C.d.S. sarà respinta. 

Detto ciò, recenti indirizzi giurisprudenziali (Sentenza nr. 998 del 2013 della terza sezione del T.A.R di Lecce) confermano che superati i 150 giorni dalla domanda di transito, questa è tacitamente accolta, come previsto dal comma 4 dell'art.2 del D.M. 18 aprile 2002 (Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266.)

perizia-medico-legalejpg


E' importante quindi nei casi di patologie che non sono suscettibili di miglioramento, e in caso di rischio di superamento dei 12 mesi, recarsi in CMO con un medico legale per farsi riformare per tempo ed evitare di restare inutilmente in aspettativa per vedersi decurtato lo stipendio! La cosa assurda è che le Cause di Servizio vengono rigettate di "default" e se non si ha la possibilità di ricorrere alla magistratura difficilmente si otterrà l'agognato riconoscimento! Per cui anche questo aspetto sarà da valutare evitando di mettersi in mano a legali poco affidabili cui interessa solo intascare solo il compenso!