L’art. 2, comma 5 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 14 della legge 266/1999 (v. ora art. 930 d.lgs. 90/2010), stabilisce:

"Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità' assoluta riferita al predetto grado, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita."


Gli sviluppi economici, dovrebbero prendere in considerazione:

a) esperienza professionale maturata;

b) titoli di studio, coerenti con le attività del profilo;

c) percorsi formativi correlati all'attività professionale.

Un militare potrebbe essere stato impiegato con mansioni identiche a quelle con cui viene impiegato dopo il cambio di status


Ci chiediamo quindi perché non debba essere valutata l'anzianità di servizio nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 del CCNL che regolamenta le progressioni di carriera?


Dovremmo avere la possibilità di concorrere anche noi militari transitati qualora ci fosse continuità professionale, nel rispetto di quanto sancito dagli sviluppi economici del CCNL di cui facciamo attualmente parte.

Quest'anno ai civili provenienti da altre amministrazioni sono stati attribuiti 0,20 punti per anno, e noi che in questo ministero ci siamo nati, veniamo tagliati completamente fuori.

Chiediamo pertanto una modifica a partire dal prossimo bando per gli sviluppi economici, affinché venga data la possibilità ai militari transitati di partecipare con i reali anni di servizio, sempre che ci sia attinenza e continuità professionale, dato che le progressioni di carriera, favoriscono per proprio la professionalità acquisita nel tempo!