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Scopri se hai diritto alle erogazioni da parte dell'Inps e come presentare la domanda di riconoscimento dell'invalidità

Lo stato di invalidità civile comporta il riconoscimento in capo ai cittadini di una serie di provvidenze poste a carico dell'Inps, previo accertamento dell'effettiva difficoltà a svolgere le attività tipiche della vita quotidiana, lavorativa o di relazione che lo connotano.

I requisiti, i benefici e le tabelle

Laddove la malattia invalidante rientri tra quelle riconosciute dalla legge (Vedi in proposito le Tabelle invalidità civile con le indicazioni dei punti di invalidità e le risorse di calcolo) il soggetto interessato può beneficiare innanzitutto dell'assegno mensile di assistenza.
Ma se la percentuale minima per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile è quella del 34%, il diritto all'assegno mensile si acquisisce solo se l'invalidità supera il 74%.
Più nel dettaglio, il beneficiario dell'assegno mensile deve avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi, essere privo di impiego e il suo reddito annuo personale non deve superare la somma di Euro 4.805,19.
Tale provvidenza è incompatibile con altri redditi pensionistici.
Chi supera l'età di 65 anni e tre mesi, pur non avendo diritto all'assegno di invalidità civile, potrà comunque ottenere l'assegno sociale, mentre i minorenni potranno ottenere la cd. indennità mensile di frequenza se il reddito annuo personale non superi la somma di Euro 4.805,19. Diverso dall'assegno mensile di assistenza è la pensione di inabilità. Essa spetta al soggetto al quale sia stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, che abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi di età e il cui reddito annuo personale non superi la somma di Euro 16.532,10.
Per chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate condizioni, anche l'indennità di accompagnamento.
Per l'indennità di accompagnamento non sussistono limiti reddituali o di età. Tuttavia, per poterne beneficiare, è necessario che l'invalidità totale e permanente del 100% sia accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua.
Non possono in ogni caso beneficiarne coloro che siano ricoverati gratuitamente in istituto o percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Lo sai che:
- Con una percentuale di invalidità del 33,33% si ha diritto ad alcune agevolazioni per l'acquisito di protesi ed altri strumenti medici.
- Con il 46% di invalidità si ha diritto alla iscrizione al collocamento obbligatorio nelle categorie protette (ma il diritto è riservato a chi ha un'età compresa tra 18 e 55 anni);
- Con una percentuale del 51% si ha diritto ai congedi per cure;
- con una invalidità del 67% si può avere l'esenzione dal ticket sanitario;
- con una invalidità del 74% si ha diritto all'assegno mensile (occorre avere un'età compresa tra 18 e 65 anni);
- Con il 100% di invalidità si ha diritto alla Pensione di inabilità
- Le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto alla indennità di accompagnamento (vedi nel sito dell'INPS: l'indennità di accompagnamento).
- I minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età e coloro che si trovano nelle condizioni indicate in questa pagina dell'INPS (inps.it/...dir=10035) hanno diritto alla indennità mensile di frequenza.

Le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile

Le modalità per presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile sono state recentemente revisionate dal decreto legge n. 78/2009, con l'intento di contrastare le frodi in materia.
L'intervento normativo ha, inoltre, rivisto le modalità di valutazione sanitaria e di concessione delle prestazioni e il ricorso in giudizio.
In sostanza, oggi le domande vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dell'ausilio di un patronato o di un'associazione di categoria dei disabili, previa compilazione di un certificato medico digitale ad opera di un medico competente abilitato dall'Inps.
Più nel dettaglio, tale certificato, identificato da un numero generato dal sistema in automatico, potrà essere abbinato ad una domanda presentata entro massimo trenta giorni dal suo rilascio, pena l'impossibilità di utilizzo del numero identificativo impresso sulla ricevuta per l'inoltro telematico della domanda.
In essa andranno necessariamente indicati i dati anagrafici e di residenza del richiedente, completi di codice fiscale, il fatto che si tratta di domanda di invalidità, l'indicazione del primo riconoscimento/aggravamento, i dati anagrafici dell'eventuale tutore, l'indicazione di domicilio provvisorio e l'indirizzo e-mail.
Contestualmente alla presentazione della domanda potrà essere già stabilita la data della visita di accertamento, modificabile una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti.

L'accertamento sanitario

Una volta presentata la domanda, il richiedente viene visitato dalla Commissione medica ASL incaricata, che oggi deve necessariamente essere integrata con la presenza di un medico Inps tra i membri effettivi.
Se ne ricorrono le condizioni, la visita può avvenire anche a domicilio.
Laddove l'istante non si presenti alla visita, viene riconvocato. Se, però, non si presenta neanche la seconda volta, l'assenza viene considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda.
Se la Commissione accerta l'invalidità, al richiedente sono riconosciute le relative provvidenze economiche, la cui concessione è attribuita alle Regioni e affidata all'Inps, previ controlli amministrativi e reddituali effettuati dall'istituto, in ragione del fatto che l'assegno di invalidità spetta in misura proporzionale ai limiti di reddito.
Occorre specificare che gli accertamenti che si concludono a maggioranza (e non all'unanimità) vengono verificati con riesame degli atti o disposizione di una nuova visita.
Le verifiche ordinarie e straordinarie
L'Inps, in via ordinaria, effettua annualmente delle verifiche circa l'invalidità accertata nella misura compresa tra il 2% e il 5% dei verbali delle Commissioni mediche ASL, indipendentemente dalla circostanza che il loro esito sia stato positivo o negativo.
Talvolta, inoltre, sono state previste delle verifiche straordinarie circa la permanenza dello stato invalidante: nel 2010, ad esempio, in occasione dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2009, sono state programmate 100.000 visite.

Trasparenza del processo amministrativo e sanitario

Al fine di garantire la massima trasparenza circa il processo amministrativo e sanitario, il cittadino e gli enti di patronato potranno in ogni momento consultarne le risultanze, collegandosi al sito dell'Inps ed accedendo ad un'apposita pagina personale tramite un pin rilasciato dall'Istituto.
Ricorsi avverso il mancato riconoscimento sanitario
Laddove l'invalidità civile non venga riconosciuta, è possibile ricorrere in giudizio entro 180 giorni dalla notifica del verbale sanitario.
Unico legittimato passivo è l'Inps e, laddove venga nominato dal giudice un CTU, il medico legale dell'istituto deve necessariamente assistere alle operazioni peritali.
A seguito della riforma del 2009, non è più possibile né presentare un ricorso amministrativo né utilizzare forme di contenimento del contenzioso di qualsiasi genere.

Quanto spetta in concreto (Tabella)

Tipo di provvidenza Importo  Limite di reddito
Pensione ciechi civili assoluti 302,53 16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,75 16.532,10
Pensione ciechi civili parziali 279,75 16.532,10
Pensione invalidi civili totali 279,75 16.532,10
Pensione sordi 279,75 16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali 279,75 4.805,19
Indennità mensile frequenza minori 279,75 4.805,19
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 880,70 Nessun limite
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 508,55 Nessun limite
Indennità comunicazione sordi 253,26 Nessun limite
Indennità speciale ciechi ventesimisti 203,15 Nessun limite
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 502,39 Nessun limite
Per approfondimenti vedi anche:
- Assegno di invalidità e pensione di inabilità (nel sito dell'INPS)
- Le Tabelle per il calcolo dell'invalidità civile