tabella-stipendi-docenti-ata-e-dsga-ecco-le-tabelle-stipendiali-attualmente-in-vigorejpg

L'art. 6 del Decreto Legge 201/2011 (decreto Salva Italia) ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, per i quali permane unicamente il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute. Deroghe sono previste nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa (personale appartenente alle Forze Armate), vigili del fuoco e soccorso pubblico.


Tuttavia, la normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti:

1.         per i procedimenti già avviati alla data del 6 dicembre 2011;

2.        nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di presentazione,  tenuto conto che, ai sensi del co. 1 dell'art. 2 del DPR n. 461/2001, la domanda di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente (o dall'avente diritto in caso di morte) entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione,  invero, per giurisprudenza consolidata in materia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001 (e già prima dell’art. 36 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 3, D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349), l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve essere proposta dall'interessato entro il termine perentorio di sei mesi decorrente non dalla mera conoscenza della infermità, ma dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio (Cons. Stato, sez. sesta, 7 maggio 2010, n. 2677 e T.A.R. Napoli, n. 2245 del 2015).  In proposito non si è mancato in giurisprudenza di far rilevare come il rispetto del detto termine di sei mesi può essere di agevole determinazione quando l'infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo, nel mentre, allorquando l’infermità deriva, come nel caso di specie, da cause che incidono progressivamente sulla integrità psico-fisica del dipendente, non può con assoluta precisione essere identificato il dies a quo di decorrenza del predetto termine semestrale. In tale seconda ipotesi, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, “si è fatto riferimento al principio di ragionevolezza secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento in cui si manifesta la chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia in modo permanente e quale conseguenza della prestazione del servizio” (cfr., fra le ultime, Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 2 ottobre 2014, n. 10169).

3.     nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

LESPERTO RISPONDEjpg

 "IL RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI NON HA PRESCRIZIONE"

EQUO INDENNIZZO

L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dalle Amministrazioni ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica. L'istanza può essere contestuale a quella di dipendenza o successiva. Pertanto, al dipendente resta la facoltà di presentare l’istanza di equo indennizzo purché entro e non oltre 6 mesi dal provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Nel rispetto della tempistica disposta dall'art.2 del D.P.R. 461/01.

I requisiti per ottenere questo beneficio sono:

 -  il nesso con/causale tra infermità e fatti di servizio;
 -  invalidità permanente;
 -  ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981.


Per i titolari di causa di servizio, prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, Legge 201/2011, permangono le norme preesistenti e quindi tutti i benefici già acquisiti, compresa la possibilità di richiedere il riconoscimento dell'aggravamento sempre nel rispetto dei termini di legge. Le richieste, presentate prima dell’abrogazione della norma, seguiranno il normale iter delle cause di servizio.

Il personale, precedentemente destinatario della disciplina dei citati istituti, resta soggetto esclusivamente all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL con conseguente applicabilità della relativa normativa contenuta nel T.U. INAIL e nel D.lgs. 38/2000.

Condizioni per il riconoscimento della causa di servizio:

-  Esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

-  Verifica di una patologia (cosiddetto evento dannoso);

-  Accertamento di un nesso di causa/concausa tra la patologia e lo svolgimento dei doveri d'ufficio.

Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio.

Per far accertare la dipendenza da causa di servizio, il dipendente (o gli aventi diritto) che abbia contratto infermità o subito una lesione, deve produrre una domanda scritta indirizzata all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti. L’istanza può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsonismo. ("IL RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI NON HA PRESCRIZIONE");


Nella domanda devono essere indicati:

- la natura dell’infermità o lesione;

- i fatti di servizio che l’hanno determinata;

- le conseguenze sull'integrità psico-fisica e sull'idoneità al servizio.


Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio.


Beneficiari: Comparto sicurezza, Difesa, Vigili del Fuoco

Visite fiscali: Esclusione del rispetto delle fasce orarie. Le assenze per patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non sono soggette alle fasce orarie. La normativa vigente prevede la visita fiscale solo in caso di assenze per malattie comuni.


Trattamento economico

Se l'assenza dal servizio è dovuta ad infortunio o a infermità già riconosciuta come dipendenti da causa di servizio, al personale spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di aspettativa.

Revisione/Aggravamento

In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all'amministrazione la revisione del provvedimento. Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.


Pensione privilegiata (PPO)

La pensione privilegiata spetta al personale del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco per infermità o lesioni, contratta per fatti di servizio, ascrivibile dalla I° all' VIII° categoria della tabella A del D.P.R. 834/81. Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio, infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio.

​Revisione/Aggravamento

Il pensionato può richiedere la revisione del trattamento privilegiato in caso di aggravamento delle menomazioni che ne hanno determinato il diritto. La domanda può essere presentata senza limiti di tempo e, in caso di esito negativo, la domanda di aggravamento può essere rinnovata fino a due volte per la stessa infermità.

È ammessa una terza istanza trascorsi dieci anni dalla data della precedente domanda di aggravamento.
Ulteriori benefici​

Incremento stipendiale (Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458)

Al personale invalido per servizio è riconosciuto un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’ 1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981.

Maggiorazione dell’anzianità di servizio

Secondo quanto previsto dall’ articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, agli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A di cui al DPR n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.

Una tantum

L'indennità viene corrisposta esclusivamente per la perdita dell'integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite per causa di servizio e che abbiamo comportato la "parziale inidoneità al servizio di istituto". L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento di detta indennità, può fare domanda entro sei mesi dalla data del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la liquidazione di un'indennità speciale una tantum, corrispondente al grado di invalidità accertata. L'importo rispetto all'equo indennizzo è incrementato del 20% e non è sottoposto ad alcuna riduzione connessa all'età anagrafica. Tale prestazione non è cumulabile con altri benefici.

ATTENZIONE:  l'una tantum non è prevista per il personale militare.

Cure termali

E' riconosciuto il diritto alle cure termali, elioterapiche, idrotermali, climatiche e psammometriche a tutti coloro che abbiano ottenuto un riconoscimento di infermità o lesioni, derivanti da infortunio o relative alla specifica malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio ascrivibile alle tabelle A e B.

Tali cure saranno imputate al congedo straordinario per malattia e non possono superare i 15 giorni annui.

Beneficio Fondo Infortuni Erogato dall’INAIL

Si tratta di beneficio “una tantum” corrisposto dall’INAIL in favore dei superstiti dei militari deceduti per un evento di natura traumatica avvenuto in costanza di servizio, assimilabile al cosiddetto “grave infortunio sul lavoro”.

Detta provvidenza può essere corrisposta, agli aventi diritto, per eventi letali accaduti successivamente al 1°gennaio 2007, anche all'estero (eventi di natura terroristica ovvero connessi all'espletamento dei compiti di missione o di servizio).
L'istanza deve essere presentata all'Ente lavorativo di appartenenza (o all'ultimo ente di servizio se l'interessato è pensionato o transitato), che provvederà ad inoltrarla - corredata della documentazione necessaria - alla C.M.O. territorialmente competente.​