08/12/2023 - ASSEGNO AD PERSONAM FUORI DALLA DIFESA?

08/12/2023 - ASSEGNO AD PERSONAM FUORI DALLA DIFESA?

Esiste la possibilità di mantenere l'assegno ad personam al di fuori del ministero della Difesa in caso di mobilità verso altre amministrazioni?

Le sentenze dei giudici del lavoro di Lecce (Sentenza n.R.G.11712/2021 del 06 dicembre 2021) e Bari (Sentenza n.513 del 20 febbraio 2023), sembrerebbero assicurarci questa prospettiva, assolutamente positiva per gli ex militari transitati che, una volta firmato il contratto da civili, hanno deciso di cambiare ministero.

La speranza che le fattispecie decise dalle sentenze emesse dai giudici pugliesi, si estenda su tutto il personale civile transitato che decida di trasferirsi in altre amministrazioni, è legato però alle decisioni che prenderà il giudice di secondo grado.

Le sentenze di primo grado, ad oggi, infatti, riconoscono, ai soli ricorrenti di continuare a beneficiare dell'assegna “ad personam”, corrisposto nel ruolo di precedente appartenenza, revocato e negato in seguito all'uscita dall'amministrazione Difesa, sulla scorta dell’orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla nota "IGOP" n.87925 dell’11 giugno 2020.

Se questo orientamento giurisprudenziale sarà confermato in secondo grado e poi in Cassazione, ne gioverebbero pure tutti gli ex militari che transitati in altre amministrazioni, si sono visti ripetere le somme percepite a titolo di assegno ad personam.

I giudici de quo, hanno richiamato la norma di cui all’art. 30 comma 2 quinquies, introdotto dalla legge n. 246 del 2005, in forza del quale, per determinare il trattamento economico del dipendente trasferito per mobilità, deve trovare applicazione la disciplina dei CCNL dell’amministrazione di destinazione, mentre al contrario si esclude il mantenimento del trattamento accessorio corrisposto dall’amministrazione di provenienza.

Verrebbe quindi garantito il rispetto del principio del divieto di reformatio in peius, del trattamento economico acquisito nell’amministrazione di provenienza.

I Giudici del Lavoro hanno quindi affermato che il trattamento economico precedente al trasferimento viene conservato a meno che esso, nel suo complesso, non risulti inferiore a quello erogato presso l’ente di destinazione; nel caso risulti superiore, esso viene mantenuto un assegno ad personam.

Nel caso di specie, del personale ex militare, poi transitato nei ruoli civili della Difesa e poi infine ad altra amministrazione conservare l’importo differenziale, da percepire ancora sotto forma di assegno ad personam.

La disposizione sarebbe in linea con i principi che regolano le obbligazioni contrattuali ovvero con l’insegnamento del Consiglio di Stato (Sentenza n. 5085 del 12 settembre 2011): del resto, la mobilità realizza una cessione del contratto e detta cessione, impone una continuità giuridica del rapporto di lavoro e il conseguente mantenimento del trattamento economico.

Il coordinamento
Militari Transitati