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In base all’art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recepito negli artt. 1839 e 1841 del d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.), il personale militare che cessa dal servizio permanente o continuativo ha diritto alla pensione normale al raggiungimento di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.
Tuttavia, il sistema pensionistico vigente per i militari è misto retributivo‑contributivo: a partire dal 1° gennaio 1996, la quota contributiva si basa sul montante dei contributi versati, rivalutati secondo l’andamento del PIL. Per un calcolo approssimativo si può considerare circa 50 euro annui di pensione per anno di servizio utile, ma per un conteggio preciso è necessario richiedere l’estratto contributivo aggiornato all’INPS o a un patronato.
Altra ipotesi di accesso alla pensione è prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, che riconosce il diritto al trattamento pensionistico a chi cessi dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, da cui derivi un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
L’art. 929, comma 1, del C.O.M. (d.lgs. n. 66/2010) prevede che al militare cessato dal servizio permanente siano corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. L’art. 58 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che tali rate non sono cumulabili con le rate di pensione durante il periodo di tre mesi in cui sono corrisposti gli assegni di attività.
Qualora optassi per la pensione, basterà:
1. non firmare il contratto, dando eventualmente avviso scritto al Comando.
2. avviare le pratiche di quiescenza presso l’amministrazione militare di appartenenza:
- Trattamento di Fine Servizio (TFS).
- Fondo di previdenza di Forza Armata (es. Cassa Ufficiali e Sottufficiali).
- Ultime 3 mensilità di attività (art. 929 C.O.M. e art. 58 d.P.R. 1092/1973).
- Monetizzazione ferie residue e ore di straordinario.
3. presentare domanda di pensione all’INPS tramite patronato o direttamente tramite il portale MyINPS.
Attenzione:
Il transito nei ruoli civili è irrevocabile una volta firmato il contratto (art. 1-sexies d.lgs. 173/2019). Se non firmi, resti nell’organico militare e puoi richiedere la pensione con i requisiti maturati (15 anni servizio utile). Verifica sempre con il tuo patronato i contributi effettivi e le finestre di decorrenza.
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