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“Per il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o non dipendenti da causa di servizio, che non abbia ancora superato il periodo massimo di aspettativa di 730 giorni nel quinquennio e che sia stato giudicato idoneo dalla CMO al transito nei ruoli civili, fino al grado di Tenente Colonnello, il d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, art. 1-sexies, prevede la possibilità di transito nei ruoli civili.”
Il Ministero della Difesa prima di decidere il collocamento in congedo del militare, deve necessariamente verificare il suo stato di salute inviandolo a visita in CMO prima della scadenza dei 730 giorni nel quinquiennio.
“Pur non prevedendo il Codice dell’ordinamento militare un obbligo espresso di sottoporre il militare a visita CMO in data anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, la disciplina complessiva e la giurisprudenza amministrativa evidenziano la necessità che gli accertamenti sanitari siano effettuati in prossimità di tale scadenza, così da non precludere il transito nei ruoli civili a chi ne abbia titolo.”
Art. 582, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (C.O.M.)
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