Aspettativa per infermità e recupero stipendi: cosa dice l’art. 39 DPR 51/2009 e la giurisprudenza
Uno dei temi più delicati per i militari dichiarati non idonei al servizio, e poi transitati nei ruoli civili della Difesa, riguarda la ripetizione delle somme percepite durante l’aspettativa per infermità.
Molti colleghi si sono visti recapitare richieste di restituzione di importi anche molto elevati, calcolati sugli stipendi ricevuti nei periodi di aspettativa prolungata. Ma la normativa e la giurisprudenza recente aprono spiragli importanti di tutela.
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La norma di riferimento: art. 39, commi 3 e 4, DPR 51/2009
Il decreto stabilisce che:
Se il militare viene giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, resta in aspettativa per infermità fino alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio.
Durante questo periodo spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi.
Se la causa di servizio non viene riconosciuta e non viene attivata la procedura di transito nei ruoli civili, le somme diventano ripetibili:
metà tra il 13° e il 18° mese;
interamente oltre il 18° mese.
Ma: “Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data di collocamento in aspettativa”.
Letteralmente la norma si applica ai soli casi di non idoneità parziale.
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L’interpretazione della giurisprudenza
Qui entra in gioco la lettura dei giudici amministrativi:
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 2792/2016
Ha chiarito che la clausola dei 24 mesi è una norma di favore a tutela del dipendente. Se la P.A. impiega più di due anni per pronunciarsi, non può chiedere la restituzione, anche nei casi di riforma totale.
TAR Lazio, Roma, sent. n. 11337/2017
Ha stabilito che i 24 mesi decorrono dalla data di collocamento in aspettativa, non da quella della visita o della riforma. Anche qui, nessuna ripetizione oltre i due anni.
Cassazione, sez. lavoro, n. 206/2016
Pur non trattando direttamente l’art. 39, ha ribadito che il recupero dell’indebito stipendiale è sempre soggetto a limiti specifici di legge e al rispetto del minimo vitale.
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Parziale o totale? La vera questione
Il nodo è proprio questo: il legislatore ha scritto “non idoneo in modo parziale”.
Tuttavia, i giudici hanno ritenuto irragionevole limitare la tutela solo a questa categoria. Il problema del recupero stipendi riguarda infatti tutti i militari in aspettativa per infermità, anche quelli poi riformati totalmente.
Per questo, la giurisprudenza estende la protezione dei 24 mesi anche ai riformati totali.
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Cosa significa in pratica
Se sei stato in aspettativa per infermità e la tua pratica di causa di servizio è stata decisa oltre 24 mesi dall’inizio dell’aspettativa, l’Amministrazione non può chiederti indietro le somme percepite.
Questo vale sia per i casi di riforma parziale sia per quelli di riforma totale.
Eventuali richieste di recupero possono quindi essere impugnate, facendo leva sia sulla norma che sugli orientamenti giurisprudenziali.
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Conclusione
L’art. 39, c. 4 DPR 51/2009 rappresenta uno strumento di tutela importante contro i recuperi stipendiali ingiusti.
Nonostante il testo della norma parli solo di “non idoneità parziale”, la giurisprudenza ha ampliato l’applicazione anche ai riformati totali, valorizzando il principio di ragionevolezza e la necessità di non penalizzare il dipendente per i ritardi della Pubblica Amministrazione.
Per chi riceve una richiesta di restituzione, è fondamentale verificare le date di inizio dell’aspettativa e della pronuncia sulla causa di servizio: quei 24 mesi possono fare la differenza.